La legge italiana sull’AI: primi spunti di riflessione
Giorgio Resta e Giovanni Maria Riccio hanno scritto per Altalex un primo commento al nuovo testo di legge.
Pubblichiamo i primi punti, rinviandovi all’articolo:
La nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale, approvata definitivamente ieri dal Senato, ambisce a essere il primo documento legislativo organico nazionale per l’IA, in coordinamento con la regolamentazione europea. Composto da 4 capi e 26 articoli, il testo dell’originario disegno di legge è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2024, dunque ancor prima della definitiva approvazione (e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE) del Regolamento 2024/1689 AI Act. Questa tempistica ha causato molteplici disallineamenti, sia terminologici che sostanziali, tra il progetto italiano e l’AI Act, molti dei quali sono stati risolti durante il passaggio parlamentare.
Primi dubbi
Fra i principali profili di frizione tra la logica sottesa all’AI Act e la legge italiana, v’è l’individuazione dell’AGID e dell’ACN, enti governativi di diritto pubblico, quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (art. 20). Essendo l’AI Act un provvedimento preordinato anche alla tutela dei diritti fondamentali, sarebbe parso più coerente e opportuno optare per una o più autorità amministrative indipendenti, cosa che avrebbe assicurato un più elevato livello di tutela per i diritti dei singoli ed evitato prevedibili sovrapposizioni di competenze, in particolare con il Garante per la protezione dei dati personali.
Ancora, non può sottacersi come, anche per via della tempistica affatto particolare della sua approvazione, la legge italiana assuma a tratti più il carattere di “provvedimento simbolico”, che non di meditata innovazione sostanziale dell’assetto normativo interno.
I primi 4 articoli si connotano come disposizioni programmatiche (o meramente ripetitive dell’AI Act, come nel caso delle definizioni di cui all’art. 2), con alcune previsioni bensì innovative ma di dubbia efficacia operativa, come l’art. 4, comma 4, che subordina al consenso dei genitori del minore infraquattordicenne non soltanto il trattamento dei relativi dati (o la stipula dei relativi negozi), ma già il mero accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale (norma che, data la diffusione capillare di tali tecnologie in prodotti di largo consumo e uso quotidiano, prevedibilmente rimarrà una mera petizione di principio). Gli artt. 16 e 24, invece, attribuiscono al Governo della Repubblica deleghe molto ampie, forse eccessive, nella definizione delle regole sull’intelligenza artificiale.