Sextortion: profili giuridici e tecniche di tutela
di Giovanna Pirone
Sextortion (o estorsione sessuale) indica quel fenomeno in cui a un soggetto si estorcono favori sessuali in cambio dell’esecuzione di una funzione affidata a qualcuno; si parla di corruzione in quanto gli autori abusano della loro carica al fine di conseguire un guadagno personale.
Secondo alcuni studi (Bullock e Jenkins, 2020), generalmente, la corruzione contribuisce a creare un effetto negativo maggiore sui gruppi emarginati in virtù dell’asimmetria esistente in ordine alle posizioni di potere nei processi decisionali o sul lavoro[1]: si precisa, inoltre, che il numero di donne vittime di estorsione sessuale risulta proporzionalmente più alto di quello degli uomini.
Due sono i tipi di corruzione:
(i) corruzione contrattuale, in cui le parti coinvolte nella corruzione hanno un accordo previo, e quindi l’atto di corruzione è commesso con la reciproca volontà delle parti; e
(ii) corruzione estorta, in cui una delle parti è coinvolta in un’estorsione diretta, palese o indiretta, occulta nei confronti dell’altra parte, la vittima[2].
In sostanza, l’estorsione si sostanzia in denaro, regali o addirittura prestazioni sessuali in cambio dell’accesso a servizi, beni o procedure gestite dall’autore dell’atto: nel parlare del primo tipo di corruzione, quella contrattuale, si afferma che essa coinvolge “insider” e i loro clienti, i quali concordano di ottenere sia un beneficio sia un vantaggio rispetto ad altri concorrenti sul mercato. Si tratta, tuttavia, di personalità politiche.
In frizione, il secondo tipo di violenza, quella estorta, coinvolge gruppi emarginati e, in molti casi, le donne: queste ultime si trovano costrette a prestare servizi sessuali con il fine di ottenere servizi pubblici (si pensi, all’assistenza sanitaria o all’istruzione).
Si può desumere, dunque, che la sextortion è una forma di sfruttamento sessuale e corruzione estorta ove una persona in posizione decisionale o con autorità abusa della propria posizione con l’intento di estorcere attività sessuale indesiderata a un’altra persona in cambio di un servizio, un bene ovvero l’accesso a una risorsa che gestisce, guida o prende decisioni in merito[3].
Nel 2008 si utilizzava per la prima volta il termine “sextortion” quale forma di corruzione (Associazione Internazionale delle Donne Giudice, IAWJ) per indicare una specifica tipologia di corruzione nuova[4]: da quel momento in poi, della locuzione de qua si sono avvalse alcune organizzazioni e si rinviene pure nella letteratura, sebbene alcuni usano anche altri termini come “sesso transazionale”, “molestie sessuali”, “servizi sessuali”[5].
Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un atto di corruzione sia configurabile quale estorsione sessuale sono le seguenti: a) includere una richiesta implicita o esplicita di coinvolgimento in una qualche forma di attività sessuale indesiderata, che può variare dal rapporto sessuale all’esposizione di parti del corpo; b) la persona che richiede l’attività sessuale deve ricoprire una posizione di autorità di cui abusa, richiedendo o accettando un atto sessuale in cambio dell’esecuzione della funzione affidatagli, c) ovvero gli autori abusano della loro funzione per un guadagno personale.
Ancora, affinché l’atto possa essere considerato un atto di corruzione, devono essere soddisfatte le seguenti tre condizioni:
- Abuso di ufficio pubblico.
- Do ut des o “qualcosa in cambio di qualcosa”: l’autore richiede o accetta prestazioni sessuali in cambio di un beneficio per il quale è autorizzato, ovvero ha potere.
- Estorsione psicologica: l’estorsione sessuale si basa sulla pressione coercitiva piuttosto che sulla violenza psicologica per ottenere una prestazione sessuale.
L’estorsione sessuale ha due tipi di impatto:
(i) indirettamente sulla qualità e quantità dei servizi forniti nel Paese e,
(ii) direttamente sulla vittima di estorsione sessuale, che può comportare l’esclusione delle ragazze dall’istruzione, gravidanze indesiderate, impoverimento, e persino conseguenze psicologiche simili a quelle delle vittime di violenza sessuale.
Nel momento in cui il sesso viene usato come mezzo di corruzione in cambio di un favore, “la donna può provare lo stesso tipo di vergogna causato dallo stupro o da un altro tipo di violenza sessuale”[6].
Quanto detto conduce a vedere l’estorsione sessuale quale fenomeno di genere, e, se da un lato, è vero che le vittime sono nella stragrande maggioranza donne, da un altro lato, è altrettanto vero che, in alcuni casi, sono sia uomini che ragazzi ad essere vittime di estorsione sessuale.
Sotto il profilo giuridico, diverse sono le leggi nazionali vigenti e le convenzioni internazionali ratificate nel Paese al fine di determinare se e come siano regolamentate le forme di corruzione basate sul genere, con particolare attenzione all’estorsione sessuale.
Richiamando i riferimenti incrociati tra corruzione e violenza di genere si sostiene quanto segue: “L’estorsione sessuale è senza dubbio una delle forme di corruzione più raccapriccianti, specificamente legate al genere. Il nostro quadro giuridico riconosce le molestie sessuali e il mobbing come forme di abuso d’ufficio, attraverso altre leggi, ma non attraverso la legge sulla prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi”[7].
È doveroso, a tal punto, specificare che l’estorsione sessuale attiene all’incrocio tra la corruzione e le forme di violenza di genere (molestie sessuali, sfruttamento sessuale e abuso sessuale); tra le altre cose, nell’esaminare le leggi che regolano, nello specifico, la corruzione e la violenza di genere, ci si rende conto che nessuna di esse riconosce l’estorsione sessuale quale forma di corruzione.
Segnatamente, per definire un atto di estorsione sessuale come corruzione, è doveroso che la persona richieda o accetti un favore sessuale e in cambio offra qualcosa che rientri nell’esercizio delle sue funzioni. Occorre, detto altrimenti, una transazione, altrimenti, l’atto assume la forma della molestia sessuale o dell’abuso sessuale.
Sul punto, si precisa che, ad esempio, la legge sulla prevenzione e la protezione delle donne dalla violenza e dalla violenza domestica[8], nel Glossario, all’art. 3, paragrafo 1, disciplina la “violenza contro le donne” come violazione dei diritti umani, discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza di genere che provocano o possono provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche alle donne, incluse minacce e intimidazioni dirette e indirette con tali atti, estorsione, restrizione arbitraria e/o privazione della libertà, indipendentemente dal fatto che si verifichino nella vita pubblica o privata.
In ogni caso, la legge summenzionata non disciplina la natura transazionale dell’estorsione sessuale, con la conseguenza che ciò rende fattibile la definizione dell’atto di estorsione sessuale come atto di corruzione. Tuttavia, l’articolo 3, comma 18, distingue l’estorsione sessuale dalla violenza sessuale, che sussiste anche quando un’altra persona è indotta o costretta a compiere atti di natura sessuale con una terza parte senza il suo consenso.
Consenso che, nell’atto di estorsione sessuale come atto di corruzione, rappresenta la base dell’atto stesso, anche se l’estorsione avviene tramite la ricezione di un servizio in cambio. Tale circostanza è fondamentale in quanto ha l’effetto di rendere la vittima complice: se supponiamo che il profilo transazionale giustifichi, in un certo qual modo, le prestazioni sessuali ricevute agli occhi dell’autore del reato, e, dunque, della vittima, allora, la transazione può intendersi pure quale strategia di riduzione del rischio da parte dell’autore del reato, con la conseguenza che divenendo, il fornitore di prestazioni sessuali, un complice, il rischio di denuncia è minimizzato.
A tal punto, è fondamentale che la legge sulla prevenzione e la protezione delle donne dalla violenza e dalla violenza domestica stabilisca che “il consenso deve essere espresso volontariamente in base alla libera volontà della persona, valutata nel contesto delle circostanze”.
La valutazione, sotto questo aspetto, dipende dalla volontà, dalla consapevolezza e dalla prontezza dei giudici a stabilire che l’atto è avvenuto con abuso di potere, dovere d’ufficio o ufficio pubblico, ovvero che il favore sessuale è estorto in cambio di qualcosa che il pubblico ufficiale era obbligato a fornire, consentire, per esercitare un diritto, ecc..
Tuttavia, la questione problematica non è solo nella legislazione, bensì nella percezione, e nella normalizzazione di questo tipo di atto, in quanto, secondo alcuni, non si tratta di comportamento inappropriato, ma di qualcosa che potrebbe dover essere tollerato poiché si pone quale tradizione, folklore, norma[9].
Ciò posto, affinché la condotta sia regolamentata efficacemente, è opportuno usare i termini di estorsione sessuale e vittima di corruzione in relazione a tale condotta, e non sostituirli con altri termini, come destinatario e donatore di tangenti, o patrono e cliente: quanto detto eviterà di confondere la condotta con altre condotte.
È chiaro, poi, che i termini suindicati sono usati in forma neutra rispetto al genere e possono applicarsi sia agli uomini che alle donne, nei loro ruoli di autori e vittime; difatti, la vittima non dovrebbe essere esplicitamente limitata all’essere una donna: questo accade in alcuni ordinamenti giuridici (si pensi, a quello indiano), ma si pone quale limitazione.
Secondo uno studio condotto dall’Associazione Internazionale delle Donne Giudice sono tre le direzioni osservate dalla legge per regolamentare, nonché prevenire l’estorsione sessuale: la prima si sostanzia nella regolamentazione anticorruzione, la seconda in un disciplinamento che previene e protegge dalla violenza di genere; la terza direzione, invece, è quella contro la discriminazione e le molestie sessuali nei rapporti di lavoro.
Tutte queste disposizioni prevedono la responsabilità per reato minore dell’autore, e, delle volte, l’atto è inequivocabilmente regolato come reato. Si pensi, a tal proposito, al Codice Penale di Taiwan, che, nell’ambito degli atti contro la morale criminalizza esplicitamente “l’abuso di una posizione di autorità per estorcere rapporti sessuali in una varietà di contesti, tra cui la carica pubblica, l’impiego, l’istruzione o la tutela”[10]. Analogo discorso vale in Romania, ove l’abuso di potere a scopo di lucro è esplicitamente criminalizzato nel Codice Penale, mentre la persona che offre servizi sessuali a un pubblico ufficiale, che, a sua volta, abusa della situazione di potere o della posizione di autorità a lui/lei conferita, è considerata commettente un reato minore.
In ogni caso, l’Associazione Internazionale delle Donne Giudici ritiene che l’atto di estorsione sessuale dovrebbe essere regolamentato come un atto di corruzione, suggerendo che “il potere coercitivo dell’autorità, che caratterizza i casi di estorsione sessuale è esattamente il tipo di coercizione riscontrabile nei casi di corruzione” (IAWJ 2012: 16).
Invero, trattare l’estorsione sessuale come corruzione, suggerisce l’IAWJ, aiuta ad affrontare le sfide dell’azione penale ai sensi delle leggi relative alla violenza di genere, in particolare le questioni di coercizione e consenso (ibidem).
In conclusione, affinché si garantisce un’efficace protezione contro l’estorsione sessuale quale atto di corruzione, è importante costruire una cultura che riconosca l’atto, promuovendo una sensibilizzazione verso la vittima di estorsione sessuale e, generalmente, condanni l’abuso di ufficio o l’autorità pubblica al fine di ottenere prestazioni sessuali.
È sottinteso che la costruzione di una tale cultura e consapevolezza può essere possibile solo se si dispone di dati certi sulla diffusione di tale atto corruttivo; inoltre, sarebbe fondamentale individuare una definizione, una criminalizzazione e delle sanzioni appropriate rispetto a tale fenomeno di estorsione sessuale, oltreché conferire una definizione circa la coercizione (pressione) psicologica che fuoriesce dalla commissione di tale atto.
[1] Bullock, Jessie and Matthew Jenkins (2020). Corruption and marginalization, Transparency international, available online: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Corruption-andmarginalisation.pdf
[2] Gabriela Camacho (2020) Corruption and gender equality: A summary of existing research, Transparency international, available online https://www.u4.no/publications/corruption-and-gender-equality-hd.pdf
[3] Cfr. International Bar Association – IBA. 2019. Sextortion: Un reato di corruzione e sfruttamento sessuale L’International Bar Association definisce la “sextortion” come lo scambio di sesso anziché di denaro al fine di ottenere l’accesso a un determinato vantaggio/beneficio che la vittima di sextortion avrebbe potuto ottenere legalmente, ovvero un beneficio a cui la vittima aveva diritto.
[4] Maja Lazarova (2020), Gender Aspects of Corruption with an Overview of the Republic of North Macedonia, OSCE Mission to Skopje, available online: https://www.osce.org/files/f/ documents/c/4/480937.pdf.
[5] Hazel Feigenblatt (2020), Breaking the silence around sextortion: The links between power, sex and corruption, Transparency International, available online: https://www.transparency.org/en/publications/ breaking-the-silence-around-sextortion.
[6] International Association of Women Judges (IAWJ) (2012) Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation. Naming, shaming and ending sextortion. A Tool Kit. Washington. http://www.iawj.org/ wpcontent/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf
[7] Ljupcho Nikolovski, Deputy Prime Minister responsible for the fight against corruption and crime, sustainable development and human resources.
[8] Law on Prevention and Protection of Women from Violence and Domestic Violence, available at https:// www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
[9] Nikolina Kenig, Full-time professor, Faculty of Philosophy
[10] Taiwan legislation available at https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwetai.htm.
Tag:bullismo, consent, data protection, privacy, sexting, sextortion