“Mia moglie”: come difendersi e quali sono i rimedi
Il caso del gruppo Facebook “Mia moglie” — emerso negli ultimi anni e caratterizzato dalla diffusione illecita e degradante di immagini femminili, spesso senza consenso — chiama in causa diversi strumenti di tutela giuridica, sia in sede penale sia civile, oltre che davanti all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Proviamo a fare chiarezza con una sintesi dei rimedi applicabili:
1. Profili penalistici
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Art. 615-bis c.p. – Interferenze illecite nella vita privata
Si applica quando le immagini intime sono acquisite o diffuse senza il consenso della persona ritratta, integrando un’ingerenza nella sfera privata. La norma punisce chi, fraudolentemente, si procura notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentisi in luoghi di privata dimora. -
Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (“revenge porn”)
Introdotto nel 2019 (c.d. legge “Codice Rosso”), punisce chi diffonde, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Si applica in modo particolarmente pertinente a gruppi come “Mia moglie”.
2. Profili civilistici
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Risarcimento del danno (artt. 2043, 2059 c.c.)
La persona lesa può agire in sede civile per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno all’immagine, alla reputazione, danno esistenziale e morale).
3. Profili in materia di protezione dei dati
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Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR e art. 140-bis Codice Privacy)
La vittima può rivolgersi al Garante segnalando l’illecita diffusione di dati personali (immagini, video), chiedendo l’adozione di provvedimenti urgenti, come l’oscuramento dei contenuti o la limitazione del trattamento.