Oltre la compliance: l’accessibilità come fondamento della democrazia digitale
Federica Giaquinta
In un tempo che si proclama inclusivo ma che inciampa ancora sulle soglie digitali dell’inaccessibilità, l’emanazione dell’ European Accessibility Act e il recepimento italiano tramite il D.Lgs. 82/2022 si rivelano non già meri strumenti regolatori bensì atti fondativi di una diversa concezione dell’eguaglianza sostanziale nell’era della transizione digitale.
Invero, il diritto dell’accessibilità si emancipa progressivamente dalla periferia del diritto antidiscriminatorio per assurgere a parametro strutturale delle politiche pubbliche e delle economie digitali: non è più soltanto il diritto dei soggetti con disabilità a fruire di determinati servizi, ma diviene l’obbligo delle istituzioni democratiche di rimuovere ogni ostacolo cognitivo, sensoriale e tecnologico all’uguaglianza effettiva nella cittadinanza digitale.
Questo mutamento semantico e assiologico impone una revisione del paradigma stesso del diritto dell’innovazione che deve, pertanto, trasformarsi in un diritto dinamico, attento alla dimensione sociale e orientato dai principi costituzionali.
Non sorprende, quindi, che il quadro normativo tracciato dalla direttiva europea non si limiti a stabilire meri obblighi tecnici di conformità, ma si fondi su una visione antropocentrica dell’accessibilità, la quale sollecita l’interprete a riflettere sul senso più profondo della fruibilità delle tecnologie, intesa come presupposto imprescindibile di libertà, autodeterminazione e partecipazione democratica.
Il legislatore europeo, invero, non si limita a disciplinare standard tecnici, ma impone agli Stati membri una riflessione più vasta: se il digitale è oggi il linguaggio della cittadinanza, chi ne resta escluso è di fatto privato della possibilità di esercitare pienamente i propri diritti; la disabilità, allora, cessa di essere una categoria medica o amministrativa per divenire lente attraverso cui misurare la capacità di uno Stato di includere nel proprio spazio pubblico anche ciò che non è conforme, ciò che eccede i canoni prestabiliti della normalità funzionale – ed è proprio su questo crinale teorico che il decreto legislativo italiano mostra un’ambizione notevole: non semplicemente trasporre disposizioni europee, ma costruire un quadro normativo che, attraverso il richiamo sistematico al CAD , al principio di accessibilità by design e all’interoperabilità, mira a plasmare un ecosistema digitale orientato alla persona, anziché al mero utente.
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