Lotta contro gli abusi sui minori online: nuova proposta di Regolamento europeo
Nell’attuale panorama socio-culturale il web ha favorito il proliferarsi della circolazione di materiale pedopornografico, rendendo al contempo difficile risalire all’identità degli adescatori.
A conferma di ciò l’Europol, con un’indagine pubblicata nel luglio 2020, ha evidenziato come la pandemia da Covid-19 abbia sensibilmente aumentato a livello mondiale la diffusione di materiale pedopornografico nella rete.
Pertanto l’Unione Europea, che considera prioritaria la lotta finalizzata al contrasto degli abusi sui minori (online e offline), ha elaborato una strategia d’intervento nel periodo 2020-2025 che ricomprende anche l’adeguamento della normativa europea sul tema.
In particolare, il legislatore europeo nel settembre 2020 ha presentato una “proposta di regolamento ai fini della lotta contro gli abusi sessuali nei confronti dei minori online” allo scopo di fornire una prima concreta risposta alla lotta contro la diffusione di materiale pedopornografico online.
L’attuale quadro normativo con la direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva “e-privacy”) non prevede, infatti, una base giuridica espressa che consenta ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dal numero il trattamento volontario di flussi di comunicazione finalizzati ad individuare materiale riconducibile ad abusi sessuali sui minori.
È bene specificare cosa s’intenda per fornitori di servizi di comunicazione indipendenti dal numero: trattasi di servizi in cui la comunicazione mediante la rete si realizza tra diversi utenti non identificabili attraverso una numerazione telefonica.
Data questa lacuna si rimette ai singoli Stati membri la possibilità di adottare, o meno, puntuali misure legislative in materia, con il conseguente rischio di frammentizzare o non garantire effettiva ed adeguata tutela dei minori.
Da questa emergenza nasce la “proposta di regolamento ai fini della lotta contro gli abusi sessuali nei confronti dei minori online” che introduce una deroga limitata e temporanea agli artt. 5, par. 1, e 6 della direttiva “e-Privacy”; disposizioni, queste, poste a tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico.
Ratio del nuovo regolamento è appunto quella di permettere ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie specifiche, di proseguire le attività di ricerca e implementazione dell’intelligenza artificiale attraverso una normativa unitaria, garantendo una efficace segnalazione di abusi sessuali sui minori online con contestuale eliminazione dei contenuti offensivi dai loro servizi.
Il controllo legittimato dal nuovo Regolamento dovrebbe limitarsi ai contenuti video e alle immagini scambiate attraverso i sistemi di messaggistica e di posta elettronica; mentre per i contenuti testo e audio rimarrebbe applicabile, senza deroghe, la disciplina prevista dalla direttiva “e-Privacy”, che esclude ogni forma di controllo sulle comunicazioni.
In merito l’iter di approvazione del Regolamento in esame, in data 29 aprile 2021, i negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo del Regolamento che dovrà essere soggetto nei prossimi mesi all’approvazione del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) del Consiglio.
Deve comunque osservarsi come per il nuovo regolamento sarebbe previsto un limite temporale di validità di 3 anni dalla sua entrata in vigore: la Commissione, infatti, ha già preso l’impegno di intervenire con un più adeguato provvedimento normativo a lungo termine a partire dal secondo semestre del 2021.
Posto il preminente dovere di tutela nei confronti dei minori perseguito dalla proposta di regolamento, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale finalizzato al contrasto della pedopornografia pone diverse problematiche.
In primo luogo emerge la questione del delicato bilanciamento con il diritto alla riservatezza degli interessati; bilanciamento che, nell’ottica dell’ordinamento europeo, deve comunque sempre tendere in favore della tutela del minore.
In secondo luogo appare ben più complesso disciplinare la metodologia attraverso cui estrarre tali contenuti offensivi.
Come è stato correttamente osservato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) è necessario infatti elaborare adeguati meccanismi che escludano o quanto meno minimizzino la possibilità di segnalare falsi-positivi, ovvero il permanente monitoraggio e l’analisi generalizzata e indifferenziata delle comunicazioni di tutti gli utenti della rete. Sarebbe dunque necessario garantire un controllo periodico e puntuale, da parte di tutti gli Stati membri, delle attività di segnalazione di possibili abusi individuati dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, così da verificare il numero delle segnalazioni, il numero dei reati effettivamente commessi e il numero di falsi-positivi denunciati.
Deve infine osservarsi come il Garante Europeo per la Protezione dei dati personali, nel parere formulato sulla proposta di regolamento, abbia sottolineato la centralità e l’importanza del testo in esame in quanto destinato a diventare un importate punto di riferimento in materia di contrasto anche di altre fattispecie di reato diverse dalla pedopornografia; contrasto realizzato mediante la collaborazione del settore privato.
Olga Matera