La pirateria digitale nei meandri di Telegram
La pirateria digitale nei meandri di Telegram, un nuovo canale a danno (anche) del mercato editoriale
È un dato incontestabile che le strade della pirateria digitale siano molteplici ed in costante evoluzione1. Tra queste, si è aggiunta di recente la piattaforma Telegram, scaricabile come app per qualsiasi dispositivo “smart”. Essa offre un servizio di messagistica istantanea crittografato che ha conquistato – e tutt’ora non cessa di conquistare – considerevoli fette di mercato. Basti pensare che l’app è stata scaricata più di 100 milioni di volte su Google Play Store e che ogni mese si registrano ben 400 milioni di utenti attivi, diventando il social media più diffuso in oltre 20 Paesi2.
Accanto alle attività lecite, Telegram è presto divenuta un canale privilegiato per la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. La preferenza per questa piattaforma da parte dei web pirates risiede nella garanzia di completo anonimato dei gestori dei canali, rafforzata da un sistema di rimandi ad altre sezioni predisposte in caso di chiusura del canale di riferimento3. Sicché, parecchi sono i link che permettono l’accesso a marketplaces dedicati allo scambio di merci contraffatte e di prodotti farmaceutici; altrettanto numerosi sono i canali per la condivisione di contenuti protetti dal diritto d’autore, tra cui segnatamente musica, libri, film, programmi televisivi e articoli di giornale4. A quest’ultimo proposito, la Federazione Italiana Editori Giornali e l’Associazione Italiana Editori sono state costrette ad intraprendere le vie di tutela giurisdizionali e amministrative per tentare di arrestare l’illecita circolazione dei quotidiani sui canali Telegram.
Lato giurisdizionale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha emesso un provvedimento di sequestro conservativo, ex artt. 321 e ss., c.p.p., per l’inibizione immediata all’accesso di 21 canali Telegram sui quali venivano condivisi articoli di giornale senza l’autorizzazione dei rispettivi editori5. Le fattispecie criminose addebitate al fornitore del servizio sono in parte inaspettate in quanto non tradizionalmente concepite per la tutela delle opere dell’ingegno. Vengono, infatti, contestati i reati di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento, ai sensi degli artt. 624, 625, n. 2 c.p., di riciclaggio, di cui all’art. 648-bis, c.p., e di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter. Maggiormente comprensibile è di certo la contestazione dei reati connessi all’abusivo sfruttamento delle opere dell’ingegno previsti dagli artt. 171 e 171-ter, comma 1 e 2, lett. a), a bis), c) della l.d.a., dal momento che nei canali oggetto di indagine venivano perpetrate duplicazioni abusive di contenuti protetti dal diritto d’autore in larga quantità. Dall’istruttoria condotta dalla Guardia di finanza, è emersa la particolare semplicità di accesso ai suddetti canali. Invero, era sufficiente digitare le parole “edicola”, “riviste” e “libri” quali chiavi di ricerca per vedersi proporre una vasta varietà di opzioni editoriali a costo zero o quasi. Tra i canali illeciti si segnalano, a titolo esemplificativo, “eDiCoLA_luXuRiOsA” al quale erano iscritti 196.027 utenti, “LIBRI PDF Gratis” su cui si erano registrati 48.104 utenti, “GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” nel quale erano censiti 24.923 utenti. Tuttavia, i riscontri finalizzati all’identificazione dei soggetti titolari dei canali, ai quali ricondurre la responsabilità per l’illecita immissione dei file “piratati” hanno dato esito negativo, in quanto sia i titolari dei canali che gli iscritti non erano identificabili in alcun modo; né tantomeno era possibile identificare i soggetti che avevano inserito i contenuti digitali nei canali. Giova al riguardo rammentare che Telegram è stata sviluppata dalla società Telegram LLC con sede in Dubai, nota per proteggere i dati e la privacy degli utenti. Inoltre, a seguito del monitoraggio quotidiano condotto dalla Guardia di finanza, il numero di canali Telegram sequestrati dalla Procura di Bari a causa della diffusione illegale di copie di giornali e libri è aumentato a 1146. Non saremmo incauti profeti se prevedessimo che tale numero seguirà una parabola ascendente.
Lato amministrativo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”), adita dall’Associazione Italiana Editori ai sensi dell’art. 6 del Regolamento a tutela del diritto d’autore (di seguito “il Regolamento”7), ha avviato un procedimento per violazione del diritto d’autore sulla piattaforma Telegram che ha portato in meno di 24 ore al blocco di 26 canali sui quali erano diffuse illecitamente molteplici opere letterarie8. In particolare, attraverso i canali in questione veniva messo a disposizione di oltre 350.000 utenti un catalogo sterminato di edizioni digitali di opere letterarie integralmente e regolarmente fruibili in modalità download. Nondimeno, la piattaforma si è rivelata immediatamente collaborativa con l’Autorità. Ciò probabilmente anche in vista dei futuri poteri che l’AGCOM si vedrà verosimilmente attribuire per effetto del recepimento della direttiva 790/2019/UE9. Invero, l’art. 102-decies, comma 4, dello schema di decreto legislativo dedicato all’attuazione della medesima prevede che in caso di contestazione tra il titolare del diritto e il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online in merito alla legittima pubblicazione di un’opera protetta, le parti possono rimettere all’AGCOM la risoluzione della controversia, fatto salvo il diritto di adire l’autorità giurisdizionale competente. Inoltre, il comma 5 della stessa disposizione attribuisce all’AGCOM il potere di adottare delle linee guida con riguardo ai meccanismi per contestare la decisione di interdizione o di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati online. Da ultimo, l’art. 43-bis, comma 11, conferisce altresì all’AGCOM un potere sanzionatorio pari all’1 per cento del fatturato realizzato in Italia dal prestatore di servizi della società dell’informazione nell’ultimo anno per il quale sia stato approvato il bilancio d’esercizio nel caso in cui esso non fornisca sufficienti informazioni per la determinazione dell’equo compenso da riconoscere all’editore. Mancherebbe tuttavia un potere sanzionatorio intermedio che possa essere esercitato dall’Autorità nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione dei contenuti illeciti. Allo stato attuale dell’arte, l’AGCOM è investita “soltanto” del potere di ordinare la disabilitazione dell’accesso al sito interessato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento. Esso rappresenta una soluzione impiegabile in extrema ratio poiché determinerebbe l’oscuramento dell’intero sito e implicherebbe giocoforza anche la cessazione delle attività lecite su di esso condotte. Sarebbe quindi opportuno, come richiesto dalla stessa Autorità10, che il legislatore preveda poteri ulteriori aventi diversi livelli di deterrenza. In tal modo, sarebbe più agevole rispettare i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza imposti dall’art. 8, comma 2 del Regolamento con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato dall’AGCOM.
Nel caso de quo, non è stato necessario avvalersi della drastica soluzione summenzionata alla luce del celere comportamento collaborativo di Telegram11. L’AGCOM ha quindi provveduto all’archiviazione dell’istanza presentata dall’Associazione Italiana Editori12. Nondimeno, la piaga della pirateria digitale costituisce un problema che tormenta pesantemente il mercato dell’editoria. Da una ricerca commissionata alla società Ipsos dall’Associazione Italiana Editori è emerso che il mancato fatturato che la pirateria sottrae ogni anno al settore editoriale librario ammonta a 528 milioni di euro, pari al 23% del mercato complessivo (escludendo il settore scolastico e l’export)13. Trattasi di valori che si traducono in una mancata occupazione per 3.600 persone nella filiera, 8.800 posti tenendo conto anche dell’indotto.
Sulla base delle superiori considerazioni, pare ragionevole ritenere che il costante monitoraggio dei titolari, unitamente al nuovo armamentario di tutele che sarà predisposto in occasione del recepimento della direttiva 790/2019/UE14 e dei futuri obblighi sanciti dal Digital Services Act15, giocheranno un ruolo cruciale nel contrasto alla circolazione illecita dei contenuti nello spazio digitale.
Vincenzo Iaia
1 Si veda in proposito il rapporto rilasciato dall’EUIPO nel quale si categorizzano dei veri e propri business models rivolti alla violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. EUIPO, Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights Phase 1 Establishing an overview of online business models infringing intellectual property rights, 2016, reperibile al seguente link https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/Research_on_Online_Business_Models_IBM/Research_on_Online_Business_Models_IBM_ex_sum_en.pdf
2 Commissione europea, Counterfeit and Piracy Watch List, Commission Staff Working Document, SWD(2020) 360 final, p. 35.
3 Ivi, p. 34.
4 Ibidem.
5 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 26 aprile 2020, reperibile su Giurisprudenza Penale al seguente link: https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/05/03/il-provvedimento-di-sequestro-della-procura-di-bari-nellindagine-sulle-copie-di-riviste-e-quotidiani-diffuse-abusivamente-su-telegram/
6 Prima comunicazione, Editoria: salgono a 114 i canali Telegram sequestrati per diffusione illegale di giornali, 5 maggio 2020, reperibile al seguente link: https://www.primaonline.it/2020/05/05/306189/editoria-bari-salgono-a-114-i-canali-telegram-sequestrati-per-diffusione-illegale-di-giornali/
7 AGCOM, Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8 AGCOM, comunicato stampa del 29 maggio 2020, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità al seguente link: https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=18869724&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
Si segnala, inoltre, che il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge dalla legge 17 luglio (cd. decreto rilancio), ha rafforzato i poteri di AGCOM, riconoscendo all’Autorità, inter alia, quello di emanare degli ordini anche nei confronti dei servizi di messagistica istantanea, come Telegram. In proposito, l’art. Art. 195-bis, comma 1, dispone precisamente che «Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi». Da ultimo, il comma 2 della medesima disposizione incrementa il potere sanzionatorio dell’Autorità, stabilendo che in caso di inottemperanza rispetto agli ordini da essa impartiti, «si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
9 Peraltro, l’art. 17 della direttiva segna il cruciale passaggio da una responsabilità secondaria dei fornitori di servizi online ad una responsabilità primaria nei casi in cui essi ospitino contenuti protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione del titolare. Sulle prospettive di implementazione in Italia dell’art. 17 della direttiva sia consentito rinviare a V. Iaia, Towards the EU Directive on copyright in the Digital Single Market: from the hosting provider liability in the RTI/Yahoo case to its critical implementation in Italy, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 15, X, 2020, pp. 823-828.
10 M. Scialdone, Agcom chiede pieni poteri dopo il caso Telegram-editori italiani: ecco come, Agenda Digitale, 26 aprile 2020, reperibile al seguente link: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/agcom-chiede-pieni-poteri-dopo-il-caso-telegram-editori-italiani-ecco-come/
11 Secondo il succitato comunicato stampata dell’AGCOM del 29 maggio 2020, il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore si conferma un importante strumento per la lotta alla pirateria online, non solo in termini di enforcement ma anche per la sua funzione di moral suasion, con circa il 30% di adeguamenti spontanei.
12 AGCOM, Delibera n. 164/20/CONS del 23 aprile 2020.
13 Associazione Italiana Editori – Ipsos, La pirateria nel mondo del libro, 2020, reperibile al seguente link: https://www.aie.it/Portals/38/Allegati/Antipirateria/03_Presentazione_La%20pirateria%20nel%20mondo%20del%20libro.pdf?ver=2020-01-21-154224-063
14 Si attende con trepidazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della versione finale del testo italiano di recepimento della direttiva, approvato il 4 novembre e firmato dal Presidente della Repubblica l’8 novembre scorso.
15 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 del 15 dicembre 2020, la quale sancisce degli obblighi “a cerchi concentrici” modulati in relazione alla grandezza e al potere della piattaforma digitale interessata. Maggiori riflessioni sulla presente proposta normativa saranno ospitate in un prossimo contributo.