RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI E L’IA: LA COMMISSIONE EUROPEA ACCELERA.
Il 9 giugno 2006 l’avvento della Direttiva 2006/42/CE (cd. “Direttiva macchine”) ha posto i primissimi cardini della libera circolazione delle merci, con i conosciuti requisiti per la tutela della salute e della sicurezza. L’impianto normativo si è arricchito nel tempo con successive previsioni quali, tra gli altri, la Direttiva 128/2009/CE (cd. “Direttiva pesticidi”) ed il Regolamento 167/2013 sull’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
Lo scorso anno, poi, è stata depositata la proposta di un “nuovo Regolamento macchine” che ha confermato la volontà di aggiornare le regole dei giochi in tema di “macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine”, per citare la Direttiva 2006/42/CE.
Ebbene, a quest’ultima novella si affiancherebbe – come spesso accade nel panorama delle proposte della Commissione – un’ulteriore innovazione: la revisione delle norme che regolano la responsabilità per danno da prodotti difettosi, trattata già dalla Direttiva 85/374/CEE.
Il Consiglio ha espresso la volontà di conseguire diversi risultati tra i quali: consentire il risarcimenti per i danni causati da prodotti come robot, droni o sistemi di domotica, diventati non sicuri in seguito ad aggiornamenti del software, ma anche per quelli cagionati dai servizi di IA o dei servizi digitali necessari al funzionamento dei prodotti stessi; inoltre, intende creare parità di condizioni tra i fabbricanti UE e non UE, rendendo esigibile il risarcimento dall’importatore o dal rappresentante del fabbricante nell’UE.
Obiettivo dichiarato della novella è agevolare la posizione del danneggiato, anche in termini di ricostruzione del nesso di causalità, oltre che individuare la ricorrenza di profili di colpa in capo al produttore/distributore.
Quanto summenzionato appare coerente con gli altri profili di criticità relativi all’IA ed ai prodotti delle macchine. Si pensi, tra i tanti ambiti di applicazione, al rapporto che intercorre tra l’invenzione brevettabile e le disposizioni che escludono di indicare l’IA come inventore.
Se si ritiene che, come largamente condiviso in dottrina e giurisprudenza, debba escludersi la paternità dell’invenzione in favore dell’IA, di conseguenza appare coerente l’esclusione in capo alla IA di qualsivoglia profilo di responsabilità, con aggravio della posizione del Produttore intracomunitario, ovvero del distributore comunitario in caso di prodotti extra UE.
Ciò che emerge, pertanto, è che il quadro normativo in formazione è orientato verso una conferma dell’elemento umano rispetto a quello meccanico (rectius, non umano), persistendo uno stato di diritto non cibernetico: per quanto ampiamente romanzato, il diritto dell’uomo e della macchina rappresenta un’avanguardia ancora inapplicabile allo “stato dell’arte” e, pertanto, la responsabilità per i prodotti dell’IA non potrà che essere imputata al produttore/distributore.
Antonio Allocca