La Corte di Giustizia sui mezzi di ricorso previsti dal GDPR: anche le associazioni dei consumatori possono agire per la protezione dei dati personali
Di recente, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) si è pronunciata, in seguito a rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione dell’art. 80, paragrafo 2, del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”) in materia di ricorsi, concludendo che anche un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori può agire in giudizio, in assenza di un mandato e/o indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per la protezione dei dati.
I mezzi di ricorso a tutela dei diritti dell’interessato al Capo VIII del Regolamento
Preliminarmente all’analisi compiuta dalla CGUE sul tema dei ricorsi e dei reclami, giova ricordare che il Capo VIII del GDPR, intitolato “Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni”, prevede che l’interessato ha il diritto di presentare un reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo di uno Stato membro, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR, oppure un ricorso dinanzi ai tribunali ordinari nazionali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR, sia avverso una decisione dell’autorità di controllo sia nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
In particolare, per quanto rileva in questa sede, merita soffermarsi sugli artt. 80, 81 e 84 del Regolamento. L’art. 80, paragrafo 1, del GDPR prevede che l’interessato ha il diritto di dare mandato di proporre ricorso per suo conto ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e che perseguano obiettivi di pubblico interesse, oltre che essere attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
Dalla lettura del paragrafo 1, è evidente il ruolo attivo attribuito nei confronti degli organismi e delle organizzazioni nel promuovere una tutela, eventualmente anche risarcitoria, degli interessati, a condizione del possesso di due requisiti: i) la costituzione dell’organismo secondo il diritto di uno Stato membro; ii) essere attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati, perseguendo tali obiettivi da statuto. Il primo è un requisito meramente formale1. Il secondo requisito, invece, presuppone un’indagine da svolgere con riguardo all’attività concreta, sia per il tramite dello scrutinio dello statuto dell’ente, sia per il tramite della verifica effettiva delle attività nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
L’art. 80, paragrafo 2, del GDPR, dall’altro lato, prevede che un organismo, un’organizzazione o un’associazione aventi le medesime caratteristiche descritte al paragrafo 1, possono agire, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, sia di fronte all’autorità di controllo, sia di fronte ai tribunali ordinari nazionali, se si ritiene che i diritti di un interessato siano stati violati in seguito al trattamento.
Con riguardo a questa disposizione, la dottrina prevalente ha ritenuto che per attribuirsi un mandato istituzionale ex lege dovrebbe darsi esito positivo alle stringenti verifiche non soltanto statuarie, ma anche sostanziali, relativamente a quelle caratteristiche che l’art. 80, paragrafo 1, richiama.
L’art. 84, infine, prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per la violazione del Capo VIII del Regolamento, in particolare con riguardo a quelle violazioni che non sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all’art. 83 dello stesso Regolamento.
La vicenda del caso in analisi
La vicenda sottoposta alla CGUE ha avuto origine dalla creazione di un’applicazione denominata “App-Zentrum” da parte della società Meta Platforms Ireland (“Società”), finalizzata ad offrire giochi gratuiti agli utenti di social network. La suddetta App consentiva l’acquisizione di dati personali e, non solo, di procedere alla pubblicazione degli stessi a seconda delle vincite e dei punteggi totalizzati da parte degli utenti.
Sul punto, l’Unione federale (“Unione”) – associazione dei consumatori tedesca – ravvisava che le informazioni fornite agli utenti non fossero in conformità con quanto disciplinato dalla normativa sulla protezione dei dati e su quella a tutela del consumatore. In particolare, l’Unione sosteneva che il consenso non fosse validamente acquisito, oltre che le informazioni fossero da ritenersi sleali nei confronti dei consumatori.
Pertanto, l’Unione federale proponeva azione inibitoria di fronte al Tribunale del Land di Berlino contro la Società, pur in assenza di una violazione concreta del diritto alla tutela dei dati di un interessato e di un mandato a lui conferito. Sul punto, il giudice del rinvio in Cassazione, di fronte al quale è stato proposto ricorso contro la sentenza di accoglimento dell’azione, dubitava circa la ricevibilità dell’azione dell’Unione, nei termini di legittimazione attiva ad agire, alla luce dell’applicazione degli artt. 80, paragrafi 1 e 2, nonché dell’art. 84, paragrafo 1 del GDPR, e, pertanto, agiva di fronte alla CGUE su rinvio pregiudiziale.
Conclusione: l’interpretazione della CGUE dell’art. 80 del GDPR
Considerato quanto premesso, il rinvio pregiudiziale verteva principalmente sulla questione se un’associazione di tal genere – ossia quella che agisce a tutela dei diritti dei consumatori – possa agire contro una società in assenza di un mandato che le sia stato conferito ed indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati.
La Commissione della CGUE ha ritenuto che, invero, la questione dipendesse dalla sola interpretazione dell’art. 80, paragrafo 2 del GDPR, alla luce del fatto che il paragrafo 1 dell’art. 80 presuppone la concessione di un mandato e che tale circostanza non riguardasse il caso di specie e che l’art. 84 del GDPR riguardasse l’applicazione delle sanzioni, aspetto che, in ogni caso, non era stato oggetto di discussione.
La Corte ha osservato che, anche in forza del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione della disciplina europea secondo anche quanto previsto dall’art. 288 del TFUE in combinato disposto con i considerando 9, 10 e 13 del GDPR, la disciplina del Regolamento non ostava con la disciplina nazionale, rientrando nel predetto margine di discrezionalità. Per la precisione, la disciplina nazionale, difatti, prevede la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori a tutela della protezione dei dati.
Nella sua analisi, la Corte ha ritenuto che l’Unione, in qualità di associazione dei consumatori, fosse in possesso di quei requisiti di cui all’art. 80 del GDPR. In primo luogo, l’Unione rientra in quella nozione di organismo, organizzazione e associazione, senza scopo di lucro, costituita secondo il diritto interno e avente obiettivi statutari di pubblico interesse ed attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali. Difatti, l’Unione persegue un obiettivo di interesse pubblico, consistente nell’assicurare i diritti e le libertà degli interessati nella loro qualità di consumatori, correlandosi tale finalità con la protezione dei dati personali di questi ultimi.
In secondo luogo, l’Unione agisce nella misura in cui ritenga che i diritti di cui un interessato gode siano stati violati in seguito al trattamento dei dati personali. La Corte precisava, nello specifico, che non è necessario che la violazione sia concreta, ma esclusivamente che vi sia un trattamento di dati contrario a disposizioni del Regolamento e che, pertanto, la violazione possa essere potenziale.
A valle di tale riflessione, la Corte ha ritenuto che il fatto di legittimare delle associazioni a tutela dei consumatori, come nel caso di specie l’Unione federale, ad instaurare, mediante un meccanismo rappresentativo, azioni intese a far cessare trattamenti di dati contrari alle disposizioni del Regolamento, indipendentemente dalla violazione dei diritti di una persona individualmente e concretamente pregiudicata dalla violazione, contribuisse – in modo incontestabile – a “rafforzare i diritti degli interessati e ad assicurare loro un elevato livello di protezione”. Anzi, la Corte ha aggiunto che il ricorso da parte di un’associazione potesse ritenersi ancora più efficace rispetto all’azione di un singolo individuo.
Pertanto, posto quanto sopra riportato, la Corte ha concluso che l’art. 80 GDPR deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente ad un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato conferito per quel determinato scopo ed indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, qualora il trattamento dei dati in questione sia idoneo a pregiudicare i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati.
Si ritiene che la decisione della CGUE abbia indubbiamente contribuito ad innovare l’interpretazione dell’art. 80 del GDPR chiarendone l’ambito di applicazione e configurando la concreta possibilità di estensione della legittimazione ad agire a tutela dei dati personali.
Fabiola Iraci Gambazza
1 A titolo esemplificativo, in Italia, tale requisito può essere soddisfatto con l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 22 del D. lgs. n. 117/2017.