Pratica scorretta e Violazione dei Consumer Rights: l’AGCM “pusha” GAMESTOP ITALY S.R.L.
Pratica scorretta e Violazione dei Consumer Rights: l’AGCM “pusha” GAMESTOP ITALY S.R.L.
È tutta colpa dei videogiochi (o quasi).
L’AGCM “pusha” (attacca, ndr) GameStop con il provvedimento PS11912 depositato in data 11 gennaio 2022. La società è stata multata in quanto rea di aver adottato tre diverse pratiche scorrette sfruttando: a) l’ingannevolezza delle informazioni sulle caratteristiche dell’offerta e la scorrettezza del processo di vendita online; b) modalità illecite di gestione della fase successiva all’acquisto online; c) il mancato rispetto degli obblighi informativi nei contratti a distanza. Delle tre pratiche, la prima è stata punita aspramente ed ha comportato la sanzione di 500.000,00 euro rispetto ai 700.000,00 euro totali, pertanto essa sarà oggetto principale di questa riflessione.
L’Autorità ha analizzato attentamente la condotta della società, tant’è che nel corpo del provvedimento si legge che l’attività istruttoria ha tratto le proprie origini da numerose segnalazioni dei consumatori, attraverso le quali emergevano: “la diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti venduti online sul proprio sito web, con specifico riferimento alla disponibilità e ai tempi di consegna dei beni nonché (ii) nell’adozione di modalità scorrette del processo di vendita online con particolare riguardo all’immediato addebito e all’annullamento unilaterale degli ordini”. L’AGCM, pertanto valutava tali condotte, e ne riconosceva l’ingannevolezza e l’aggressività.
Dall’attività istruttoria e dagli accessi alle sedi di GameStop è emerso che, da luglio 2020 a novembre 2021, essa avrebbe commercializzato beni indicati come presenti in magazzino ed in sua immediata disponibilità senza che ciò fosse veritiero. Tale condotta è sicuramente in contrasto con quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, ciò perché GemStop avrebbe sfruttato il cd. “effetto aggancio”, cioè la possibilità di attrarre i consumatori sfruttando la prospettazione di caratteristiche (inesistenti o differenti) dell’offerta commerciale, generando un inaccettabile aggravamento della posizione del consumatore.
Inoltre, per una parte degli ordini (range compreso tra il 2 ed il 6% degli ordini totali) GameStop avrebbe, dapprima, incassato il prezzo di vendita dei beni e, in un secondo momento, annullato unilateralmente l’ordine. Benché tale pratica non sia illecita tout cour (si pensi aglio ordini cancellati in seguito a controlli di sicurezza), essa diviene rilevante allorquando vi siano numerosi casi di annullamento unilaterale dell’ordine e/o il rimborso viene emesso tardivamente, con picchi di ritardi oltre i 5 giorni.
La cancellazione unilaterale dell’ordine è risultata spesso collegata al fatto che GameStop abbia venduto prodotti non in sua disponibilità celandolo ai consumatori; in altri casi, essa è insorta in quanto alcuni utenti avevano ottenuto l’acquisto di PS5 evitando l’acquisto di prodotti ulteriori in abbinamento forzoso (bundle).
In sede di contraddittorio, poi, la società ha adottato una serie di accorgimenti sottoposti all’AGCM e ritenuti correttivi rispetto alle condotte adottate tra luglio 2020 e novembre 2021, tra cui le nuove Condizioni di vendita ed altre informazioni precedentemente taciute dalla società quali l’indirizzo della sede italiana ed i recapiti telefonici.
Le condotte ascritte alla multinazionale sono apparse all’Autorità offensive del Codice dei consumatori; tuttavia, non è ancora spirato il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento entro il quale GameStop potrebbe impugnarlo dinanzi al TAR Lazio; in quella sede, oltre che l’annullamento del provvedimento, la società potrebbe domandare la diminuzione delle sanzioni inflitte.
Antonio Allocca.