Una simulazione al pc per i movimenti dei pedoni è brevettabile? La decisione G/19 dell’EBA
Lo scorso 10 marzo 2021, la Commissione di ricorso allargata (“Enlarged Board of Appeal”, nel seguito “Commissione” o anche “EBA”) dell’Ufficio europeo dei brevetti (“European Patent Office”, nel seguito “EPO”) ha pubblicato la Decisione G 1/19 sulla brevettabilità di una metodologia per simulare al pc i movimenti dei pedoni in un determinato ambiente (ad esempio un edificio). Modellare un edificio e simulare il movimento di una folla al suo interno può essere utile per verificare se il progetto soddisfa determinati requisiti, per esempio nel caso di un’evacuazione di uno stadio o di una stazione ferroviaria.
La funzione della Commissione e l’avvio del procedimento del caso de quo
Il compito principale dell’EBA è quello di assicurare la corretta applicazione ed interpretazione della Convenzione europea sui brevetti (“European Patent Convention”, in breve, anche “EPC”), trattato internazionale che regolamenta la concessione di un brevetto europeo che sia valido in tutti gli Stati sottoscriventi.
In particolare, l’art. 112 dell’EPC stabilisce che qualora insorgesse una questione di diritto di preminente importanza, l’EBA è chiamata a rispondere, previa richiesta dalla Commissione di ricorso (“Board of Appeal”), se ritiene che una sua decisione sia necessaria, oppure su deferimento del Presidente dell’EPO.
Nel caso che interessa questa sede, mediante la decisione interlocutoria T 489/14 del 22 febbraio 2019 (anche detta “referring decision”), l’EBA è stata chiamata a rispondere al principale quesito se un metodo implementato al pc per simulare il movimento di una folla per la costruzione degli edifici possa essere brevettabile.
La risposta della Commissione: l’effetto tecnico ulteriore e l’approccio del doppio ostacolo
Nel rispondere al quesito, la Commissione ha seguito l’approccio che l’EPO ha assunto in materia di valutazione delle attività inventive per mezzo del pc.
In particolare, l’approccio prevede che un’invenzione tramite pc è brevettabile nel caso in cui produce un effetto tecnico ulteriore. Con riguardo a quest’ultimo, la Commissione, nella storica Decisione T 1172/97, ha chiarito che il prodotto del programma non è escluso dalla brevettabilità ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3 dell’EPC se, quando viene eseguito su di un pc, produce un ulteriore effetto tecnico che va oltre le “normali” interazioni fisiche tra programma (software) e elaboratore (hardware) – difatti il cosiddetto “effetto tecnico ulteriore”.
Ad ogni modo, l’EBA, nella decisione G1/19, ha precisato che non vi è un significato univoco del termine “tecnico”, in virtù della necessità di mantenerlo “aperto” in vista degli ulteriori sviluppi tecnologici.
Nello specifico, la Commissione ha ritenuto che tutte le simulazioni implementate tramite pc siano uguali, indipendentemente dal carattere tecnico. Mentre da un lato un modello di una simulazione è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non brevettabile in quanto il carattere inventivo non è dimostrabile, dall’altro lato, anche un modello di simulazione non tecnico potrebbe non essere escluso dalla brevettibilità, se l’effetto della sua attuazione è da considerarsi tecnico. In altri termini, se la simulazione è usata per migliorare la previsione di un prodotto finanziario, non contribuisce in alcun modo al carattere tecnico dell’invenzione; nel caso in cui, invece, la simulazione è utilizzata per aprire le persiane di un edificio, allora in tal caso il contributo tecnico sussiste.
Ad ogni modo, l’effetto tecnico non sussiste solamente nel collegamento diretto tra simulazione e realtà, ma è sufficiente che vi sia un effetto tecnico che va oltre l’implementazione della simulazione su supporto informatico. L’approccio è quello del doppio ostacolo (“two-hurdle approach”): un’invenzione attuata tramite pc è brevettabile nel caso in cui siano superati gli ostacoli previsti all’art. 52 (2) in materia di esclusione della brevettibilità delle invenzioni, tra le quali sono annoverati i programmi informatici, e l’art. 56 dell’EPC, sulla natura dell’attività inventiva.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la decisione dell’EBA al quesito iniziale non può che essere di stampo positivo: si ribadisce, quindi, che non è afferente al carattere tecnico della simulazione per se, quanto l’effetto tecnico si produca oltre la stessa. Ne discende che una simulazione al pc potrebbe essere brevettabile.
Fabiola Iraci Gambazza