DIGITAL MARKETS ACT: LA DESIGNAZIONE DEI GATEKEEPER
La figura di gatekeeper assume un ruolo centrale nell’economia del Digital Markets Act (DMA).
È bene ricordare che, con il DMA ed il Digital Service Act (DSA), le istituzioni europee mirano a colmare le lacune formatesi in seguito all’adozione della Direttiva 2000/31/CE e traendo spunto, altresì, dalle novità introdotte con il Regolamento (UE) 2019/1150.
Ebbene, l’art. 3 della proposta di Regolamento, rubricato “Designazione dei gatekeeper”, offre una panoramica delle qualità e dei requisiti che il legislatore dell’Unione abbina alla figura dei “ fornitore di servizi di piattaforma di base” mediante un’ampia elencazione di fattispecie: i nove commi che compongono l’articolo lo rendono la previsione più estesa della proposta, seguito dall’art. 6 “Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche”.
Il primo ed il secondo comma forniscono tre coordinate fondamentali nell’individuazione del gatekeeper ed essi necessitano di una lettura sinergica:
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Il combinato disposto dell’art. 3, comma I, lettera a) e dell’art. 3, comma II, lettera a) offre il seguente postulato: “Un fornitore di servizi di piattaforma di base è designato come gatekeeper se ha impatto significativo sul mercato interno” e si presume che, per raggiungere tale requisito il fornitore abbia sviluppato un fatturato annuo nel SEE pari o superiore a 6,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato equivalente dell’impresa cui appartiene era quanto meno pari a 65 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario, e se esso fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri;
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Il combinato disposto dell’art. 3, comma I, lettera b) e dell’art. 3, comma II, lettera b) offre il seguente postulato: “Un fornitore di servizi di piattaforma di base è designato come gatekeeper se gestisce punti d’accesso ( gateway) importati nei rapporti B2C” e si presume che, per raggiungere tale requisito, il fornitore abbia nell’ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente, stabiliti o situati nell’Unione, e oltre 10.000 utenti commerciali attivi annualmente stabiliti nell’Unione ;
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Il combinato disposto dell’art. 3, comma I, lettera c) e dell’art. 3, comma II, lettera c) offre il seguente postulato: “Un fornitore di servizi di piattaforma di base è designato come gatekeeper se nel proprio settore ha posizione consolidata, duratura o è prevedibile che la acquisisca” e si che, per raggiungere tale requisito, il fornitore abbia almeno pareggiato le soglie di cui alla lettera b) in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.
Gli operatori che raggiungono tutti i requisiti summenzionati devono informare la Commissione, entro tre mesi, affinché questa li sottoponga ai regimi propri dei gatekeeper previsti, in particolare, agli artt. 5 e 6 del DMA.
Indipendentemente dalla comunicazione spontanea degli operatori, è comunque sempre salva l’attività d’ufficio della Commissione e degli organi preposti alla vigilanza onde evitare che, in caso di omessa comunicazione, gli operatori possano sottrarsi agli obblighi propri della “categoria“.
Questo preliminare focus sulla definizione di “fornitore di servizi di piattaforma di base” è prodromico alla comprensione ed all’analisi delle misure previste agli artt. 5 e 6 del DMA in tema di obblighi dei gatekeeper, di cui ci occuperemo nei futuri (e, ormai, consueti) aggiornamenti.
Antonio Allocca.